Quello che ci ha colpiti è invece il contenuto del nuovo art. 21 che vieta l’insegnamento da parte degli psicologi a soggetti estranei alla professione stessa e nel contempo attribuisce alla propria professione la riserva di, praticamente, tutti gli strumenti cognitivi e relazionali appartenenti allo scibile umano. Da questa interpretazione, soggettiva ed esclusivista, ne discenderebbe che, addirittura, anche il colloquio, qualsiasi colloquio, sia uno strumento professionale "riservato" allo psicologo!
Il CoLAP, Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, è subito intervenuto, in merito a questa invasione di campo, con una serie di iniziative di cui vi daremo conto via via, e la Presidente ha pubblicato sul Giornale delle Partite Iva l'articolo che di seguito vi riportiamo.
(Articolo di Emiliana Alessandrucci, Presidente del COLAP, pubblicato sul Giornale delle partite Iva)
Nei mesi di maggio e giugno 2013 gli psicologi italiani sono stati
chiamati a esprimere il proprio parere rispondendo a un referendum promosso dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) volto ad introdurre
alcune significative modifiche agli articoli 1, 5 e 21 del Codice deontologico
della professione. Il referendum ha ottenuto a luglio l'approvazione di tutte
le modifiche richieste, riguardanti: l'estensione delle regole deontologiche
alle prestazioni online (art. 1); il recepimento di quanto disposto dal DPR
137/2012 in materia di aggiornamento professionale; la salvaguardia dell’utenza
e della professione, vietando l’insegnamento da parte degli psicologi a
soggetti estranei alla professione stessa (art. 21). Ed è proprio sulla
modifica approvata dell’art. 21 che vorrei concentrare le mie considerazioni.
Articolo
21 del Codice deontologico vigente sino al 5 Luglio 2013
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Nuovo
Articolo 21 approvato il 5 Luglio 2013
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Lo
psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non
insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo, a soggetti
estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti
discipline psicologiche.
È
fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia,
ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.
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L’insegnamento
dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla
professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa
costituisce violazione deontologica grave.(*)
Costituisce
aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o
abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a
ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello
psicologo
Sono specifici
della professione di psicologo tutti gli
strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi
psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati
sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È
fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei
corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto
salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.
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L’art.
21, nella versione recentemente in vigore, sancisce in particolare che “l’insegnamento
dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla
professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce
violazione deontologica grave”.
A parte
evidenti profili di incostituzionalità in ragione del disposto dell’art. 33
della Costituzione, secondo il quale “L’arte e la scienza sono libere e libero
ne è l’insegnamento”, tale articolo non tutela la professione di psicologo,
piuttosto, con il solo intento di difendere confini ed interessi corporativi di
pochi, anzi pochissimi, rischia di procurare danni seri all’occupazione, alla
produttività, alla professionalità in generale.
Questa
modifica del codice, nata da un referendum on line, a cui hanno risposto un
numero irrilevante di iscritti, interviene sulla libertà professionale e
soprattutto incide negativamente nell’ambito di applicazione della professione
dello psicologo; niente più scuole per counselor, musicoterapia,
psicomotricità, pedagogia etc… questa è miopia corporativista. La modifica
dell’art. 21 è certamente finalizzata ad attaccare e sminuire le attività
svolte dai liberi professionisti riconosciuti dalla legge 4/2013. Il bieco
tentativo è quello di dire che non esiste altra professione al di fuori di
quella dello psicologo; ma ci scordiamo che le riserve non si allargano a colpi
di referendum deserti, nessuna norma istitutiva parla di attività caratteristiche,
anche ascoltare un amico che ti parla di un suo problema è vietato perché attività
caratteristica dello psicologo? Anche dialogare con i genitori di un bambino
complesso è vietato all’insegnante perché attività caratteristica dello
psicologo? Comprare e leggere un libro di strumenti e tecniche conoscitive e di
intervento relative a processi psichici è abuso di professione?
Beh
stiamo esagerando…
Credo gli Ordini debbano arrendersi, l’Europa non permetterebbe l’
allargamento delle riserve e il sistema duale è ormai sancito dalla legge
4/2013 e riconosciuto da molto prima da tutti i nostri utenti che si sentono
molto più garantiti dal sistema associativo, fatto di formazione, qualità,
innovazione, deontologia e controlli che dall’obsoleto sistema ordinistico. Viviamo
in un contesto economico e sociale dove le professioni sono in continuo
divenire e sempre più necessitano di una sinergia ed una capacità
multidisciplinare in grado di soddisfare puntualmente le richieste del mercato,
attraverso un sistema basato sulla competenza e sulla professionalità. L’art.
21 va nella direzione contraria, alzando muri e recinti che impediscono la condivisione
di competenze e impoveriscono la crescita professionale di tutti, psicologi compresi. Se l’intento quindi è quello di ostacolare un
sistema di professioni che in un qualche modo può entrare in concorrenza con
l’attività dello psicologo, per quanto riguarda le attività che la legge non
riserva all’ordine professionale, riteniamo sia una battaglia che debba farsi
sulle competenze e non sui paletti! Sappiamo che questo è l’ennesimo errore
degli ordini che danneggerà primi fra tutti i propri iscritti, ma abbiamo anche
la consapevolezza che non sarà l’ultimo perché la spinta a tirar su barricate è
tipica di questo mondo, noi invece proponiamo sistemi aperti, competitivi e siamo sempre pronti al dialogo.
Emiliana Alessandrucci
(*) (nota di redazione: secondo il Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi la "violazione grave" può essere punita con:
Emiliana Alessandrucci
(*) (nota di redazione: secondo il Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi la "violazione grave" può essere punita con:
- la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
-la radiazione dall’Albo, che può essere pronunciata quando l’iscritto abbia gravementecompromesso la propria reputazione e/o la dignità dell’intera categoria professionale)
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