psicologi contro... psicologi


Quello che ci ha colpiti è invece il contenuto del nuovo art. 21 che vieta l’insegnamento da parte degli psicologi a soggetti estranei alla professione stessa e nel contempo attribuisce alla propria professione la riserva di, praticamente, tutti gli strumenti cognitivi e relazionali appartenenti allo scibile umano. Da questa interpretazione, soggettiva ed esclusivista, ne discenderebbe che, addirittura, anche il colloquio, qualsiasi colloquio, sia uno strumento professionale "riservato" allo psicologo!
Il CoLAP, Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali, è subito intervenuto, in merito a questa invasione di campo, con una serie di iniziative di cui vi daremo conto via via, e la Presidente ha pubblicato sul Giornale delle Partite Iva l'articolo che di seguito vi riportiamo.
 
(Articolo  di Emiliana Alessandrucci, Presidente del COLAP, pubblicato sul Giornale delle partite Iva)
Nei mesi di maggio e giugno 2013 gli psicologi italiani sono stati chiamati a esprimere il proprio parere rispondendo a un referendum promosso dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) volto ad introdurre alcune significative modifiche agli articoli 1, 5 e 21 del Codice deontologico della professione. Il referendum ha ottenuto a luglio l'approvazione di tutte le modifiche richieste, riguardanti: l'estensione delle regole deontologiche alle prestazioni online (art. 1); il recepimento di quanto disposto dal DPR 137/2012 in materia di aggiornamento professionale; la salvaguardia dell’utenza e della professione, vietando l’insegnamento da parte degli psicologi a soggetti estranei alla professione stessa (art. 21). Ed è proprio sulla modifica approvata dell’art. 21 che vorrei concentrare le mie considerazioni.

Articolo 21 del Codice deontologico vigente sino al 5 Luglio 2013           
Nuovo Articolo 21  approvato il 5 Luglio 2013



Lo psicologo, a salvaguardia dell'utenza e della professione, è tenuto a non insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla  professione di psicologo, a soggetti estranei alla professione stessa, anche qualora insegni a tali soggetti discipline psicologiche.
È fatto salvo l'insegnamento agli studenti del corso di laurea in psicologia, ai tirocinanti, ed agli specializzandi in materie psicologiche.

L’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave.(*)
Costituisce aggravante avallare con la propria opera professionale attività ingannevoli o abusive concorrendo all’attribuzione di qualifiche, attestati o inducendo a ritenersi autorizzati all’esercizio di attività caratteristiche dello psicologo
Sono specifici della professione di psicologo tutti gli strumenti e le tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici (relazionali, emotivi, cognitivi, comportamentali) basati sull’applicazione di principi, conoscenze, modelli o costrutti psicologici.
È fatto salvo l’insegnamento di tali strumenti e tecniche agli studenti dei corsi di studio universitari in psicologia e ai tirocinanti. E’ altresì fatto salvo l’insegnamento di conoscenze psicologiche.

L’art. 21, nella versione recentemente in vigore, sancisce in particolare che “l’insegnamento dell’uso di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento riservati alla professione di psicologo a persone estranee alla professione stessa costituisce violazione deontologica grave”.
A parte evidenti profili di incostituzionalità in ragione del disposto dell’art. 33 della Costituzione, secondo il quale “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”, tale articolo non tutela la professione di psicologo, piuttosto, con il solo intento di difendere confini ed interessi corporativi di pochi, anzi pochissimi, rischia di procurare danni seri all’occupazione, alla produttività, alla professionalità in generale.
Questa modifica del codice, nata da un referendum on line, a cui hanno risposto un numero irrilevante di iscritti, interviene sulla libertà professionale e soprattutto incide negativamente nell’ambito di applicazione della professione dello psicologo; niente più scuole per counselor, musicoterapia, psicomotricità, pedagogia etc… questa è miopia corporativista. La modifica dell’art. 21 è certamente finalizzata ad attaccare e sminuire le attività svolte dai liberi professionisti riconosciuti dalla legge 4/2013. Il bieco tentativo è quello di dire che non esiste altra professione al di fuori di quella dello psicologo; ma ci scordiamo che le riserve non si allargano a colpi di referendum deserti, nessuna norma istitutiva parla di attività caratteristiche, anche ascoltare un amico che ti parla di un suo problema è vietato perché attività caratteristica dello psicologo? Anche dialogare con i genitori di un bambino complesso è vietato all’insegnante perché attività caratteristica dello psicologo? Comprare e leggere un libro di strumenti e tecniche conoscitive e di intervento relative a processi psichici è abuso di professione?
Beh stiamo esagerando…
Credo gli Ordini debbano arrendersi, l’Europa non permetterebbe l’ allargamento delle riserve e il sistema duale è ormai sancito dalla legge 4/2013 e riconosciuto da molto prima da tutti i nostri utenti che si sentono molto più garantiti dal sistema associativo, fatto di formazione, qualità, innovazione, deontologia e controlli che dall’obsoleto sistema ordinistico. Viviamo in un contesto economico e sociale dove le professioni sono in continuo divenire e sempre più necessitano di una sinergia ed una capacità multidisciplinare in grado di soddisfare puntualmente le richieste del mercato, attraverso un sistema basato sulla competenza e sulla professionalità. L’art. 21 va nella direzione contraria, alzando muri e recinti che impediscono la condivisione di competenze e impoveriscono la crescita professionale di tutti, psicologi compresi.  Se l’intento quindi è quello di ostacolare un sistema di professioni che in un qualche modo può entrare in concorrenza con l’attività dello psicologo, per quanto riguarda le attività che la legge non riserva all’ordine professionale, riteniamo sia una battaglia che debba farsi sulle competenze e non sui paletti! Sappiamo che questo è l’ennesimo errore degli ordini che danneggerà primi fra tutti i propri iscritti, ma abbiamo anche la consapevolezza che non sarà l’ultimo perché la spinta a tirar su barricate è tipica di questo mondo, noi invece proponiamo sistemi aperti, competitivi e siamo sempre pronti al dialogo.
                                                                            Emiliana Alessandrucci


 (*) (nota di redazione: secondo il Regolamento Disciplinare dell'Ordine degli Psicologi la "violazione grave" può essere punita con:
- la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
-la radiazione dall’Albo, che può essere pronunciata quando l’iscritto abbia gravementecompromesso la propria reputazione e/o la dignità dell’intera categoria professionale)

Nessun commento:

Posta un commento