A
poco più di un anno dall’entrata in vigore della nota legge del 14 gennaio
2013, n.4, ‘Disposizioni in materia di professioni non organizzate’, la nostra
Associazione ha già posto in essere innumerevoli attività per adeguarsi ai
contenuti della nuova normativa e per armonizzare la regole interne e la
struttura organizzativa all’iscrizione dell’AICCeF nell’elenco delle
Associazioni professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’aspetto più importante che abbiamo dovuto
affrontare in questo iter di armonizzazione delle nostre regole a quelle della
legge sulle professioni, è stato quello dell’Attestazione professionale. L’art.
7 della legge, nell’introdurre il ‘Sistema di Attestazione’, stabilisce
che le Associazioni, al fine di tutelare i consumatori e garantire la
trasparenza dei servizi professionali, rilasciano ai propri iscritti una
Attestazione sulle qualità dell’iscritto stesso; di cui, dopo le necessarie
verifiche, il legale rappresentante dell’Associazione ne assume la
responsabilità.
La legge la chiama Attestazione, e il Ministero SE,
nel suo sito, la definisce Attestazione di qualità. Essa cioè è una
dichiarazione-affermazione di una verità o di una situazione (dal verbo attestare dare testimonianza), ed, in
questa accezione scelta dal legislatore, assume un significato ed un valore
dinamico. Il documento, infatti, certifica non solo le qualità base di un
professionista (titolo di studio e qualifica professionale), ma anche il
rispetto degli standard di qualificazione professionale, e l’adempimento dell’aggiornamento
professionale e della formazione permanente.
Un documento, conseguentemente, composito, che deve
certificare parecchi aspetti che riguardano la persona oggetto di attestazione,
e il cui rilascio comporta una rilevante responsabilità sul suo contenuto.
Il contenuto è determinato dalla stessa legge,
all’art. 7, e quindi l’Attestazione che l’Aiccef intende rilasciare deve
contenere:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli
iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai
fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la
responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una
certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla
conformità alla norma tecnica UNI.
Per il rispetto dei presupposti necessari ad ottenere
l’attestazione, esaminiamo punto per punto quelli stabiliti dall’art.7 della
legge 4/2013, soprariportati:
a) E’ necessario essere in regola con le quote sociali anche
dell’anno in corso;
b) il requisito riguarda il possesso del Diploma di
Consulente familiare, di cui ne va specificata la data di conseguimento;
c) riguarda il rispetto delle metodologie
professionali che si concretizza con:
-l’aderenza alla deontologia professionale mediante
il rispetto del Codice Deontologico e l’uso del Contratto di consulenza e
consenso informato;
-l’avvalersi di supervisione;
-l’aggiornamento professionale permanente,
conseguito con l’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali nell’anno
precedente;
d) questo requisito è in capo all’AICCeF, che lo assolve
garantendo all’utente la conoscibilità, on line, dei suoi elementi costitutivi
con criteri di trasparenza e veridicità, nonché la esistenza dello Sportello
del consumatore, con le modalità di accesso;
e) è l’Associazione che dichiara il possesso della
polizza assicurativa per la responsabilità professionale, stipulata dall’AICCeF
con l’Unipol, a favore dei propri iscritti.
f) non esiste una norma tecnica UNI sulla Consulenza
Familiare.
Anche se l’Attestazione non rappresenta un requisito
necessario per esercitare la professione, come ha stabilito il legislatore
perseguendo il principio della libertà di esercizio, tuttavia i soci
dell’Aiccef sono tenuti, per Regolamento, ad attivarsi per il suo rilascio e ad
esibirla all’utenza insieme al numero di iscrizione nell’elenco dei Consulenti
della coppia e della famiglia (presente nell’Attestazione).
Un’attestazione che sicuramente qualifica il
professionista di fronte all’utente, lo garantisce e lo rassicura. Senza
considerare che rappresenta anche un valido strumento
di difesa contro eventuali attacchi mossi da altri professionisti, per
ignoranza o, peggio, invidia.
L’Attestazione diventa un obbligo per il Socio
effettivo e sarà rilasciata, quindi, ogni anno a tutti. Ai Soci onorari verrà
rilasciata a richiesta, mentre non è più prevista per i Soci aggregati. La
legge infatti non prevede che la certificazione sia rilasciata ai tirocinanti
ma solo ai professionisti regolarmente iscritti alle Associazioni
professionali.
Pertanto da quest’anno 2014, l’AICCeF rilascerà una Attestazione di qualità a
tutti i Soci Effettivi. L’Attestazione avrà durata annuale e sarà rilasciata a
chi abbia acquisito, nel 2013, i 60
Crediti Formativi Professionali e sia in regola con il pagamento delle quote
sociali.
MODALITA’

Nel nuovo Regolamento sul Sistema di Attestazione,
scaricabile dal sito www.aiccef.it/ atti
normativi, troverete i valori aggiornati per l’attribuzione dei crediti ad
ogni tipo di evento formativo.
Il modello da compilare per ottenere l’Attestazione,
scaricabile dal sito www.aiccef.it, contiene
le autocertificazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 7 della legge 4,
mentre per il requisito della lettera a) è sufficiente indicare la data di
pagamento del bollettino postale o del bonifico. Il modello va inviato per
posta ordinaria alla Segreteria dell’Associazione entro il 15 aprile 2014.
I
soci che hanno sostenuto l’esame di ammissione ad effettivi, nel corso del 2013,
non sono obbligati a dimostrare l’acquisizione dei 60 crediti, ma devono
inviare il modello di autocertificazione. Per loro l’acquisizione dei CFP
inizierà dal 2014.
I
soci effettivi, iscritti successivamente
al 2010, che non hanno ricevuto la Certificazione di accreditamento nel 2013, perché
secondo il vecchio Regolamento non avevano il triennio di valutazione, potranno
far valere i CFP, già acquisiti, in aggiunta a quelli del 2013.
Le Attestazioni di Qualità saranno rilasciate dal
Presidente dell’Associazione entro il 30 giugno ed avranno validità sino al 30
giugno 2015.
M.Q.
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