L'Attestazione di qualità



A poco più di un anno dall’entrata in vigore della nota legge del 14 gennaio 2013, n.4, ‘Disposizioni in materia di professioni non organizzate’, la nostra Associazione ha già posto in essere innumerevoli attività per adeguarsi ai contenuti della nuova normativa e per armonizzare la regole interne e la struttura organizzativa all’iscrizione dell’AICCeF nell’elenco delle Associazioni professionali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

L’aspetto più importante che abbiamo dovuto affrontare in questo iter di armonizzazione delle nostre regole a quelle della legge sulle professioni, è stato quello dell’Attestazione professionale. L’art. 7 della legge, nell’introdurre il ‘Sistema di Attestazione’, stabilisce che le Associazioni, al fine di tutelare i consumatori e garantire la trasparenza dei servizi professionali, rilasciano ai propri iscritti una Attestazione sulle qualità dell’iscritto stesso; di cui, dopo le necessarie verifiche, il legale rappresentante dell’Associazione ne assume la responsabilità.
La legge la chiama Attestazione, e il Ministero SE, nel suo sito, la definisce Attestazione di qualità. Essa cioè è una dichiarazione-affermazione di una verità o di una situazione (dal verbo attestare dare testimonianza), ed, in questa accezione scelta dal legislatore, assume un significato ed un valore dinamico. Il documento, infatti, certifica non solo le qualità base di un professionista (titolo di studio e qualifica professionale), ma anche il rispetto degli standard di qualificazione professionale, e l’adempimento dell’aggiornamento professionale e della formazione permanente.
Un documento, conseguentemente, composito, che deve certificare parecchi aspetti che riguardano la persona oggetto di attestazione, e il cui rilascio comporta una rilevante responsabilità sul suo contenuto.
Il contenuto è determinato dalla stessa legge, all’art. 7, e quindi l’Attestazione che l’Aiccef intende rilasciare deve contenere:
a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione;
b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa;
c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione;
d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4;
e) all'eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.
Per il rispetto dei presupposti necessari ad ottenere l’attestazione, esaminiamo punto per punto quelli stabiliti dall’art.7 della legge 4/2013, soprariportati:
a) E’ necessario essere in regola con le quote sociali anche dell’anno in corso;
b) il requisito riguarda il possesso del Diploma di Consulente familiare, di cui ne va specificata la data di conseguimento;
c) riguarda il rispetto delle metodologie professionali che si concretizza con:
-l’aderenza alla deontologia professionale mediante il rispetto del Codice Deontologico e l’uso del Contratto di consulenza e consenso informato;
-l’avvalersi di supervisione;
-l’aggiornamento professionale permanente, conseguito con l’acquisizione dei Crediti Formativi Professionali nell’anno precedente;
d) questo requisito è in capo all’AICCeF, che lo assolve garantendo all’utente la conoscibilità, on line, dei suoi elementi costitutivi con criteri di trasparenza e veridicità, nonché la esistenza dello Sportello del consumatore, con le modalità di accesso;
e) è l’Associazione che dichiara il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale, stipulata dall’AICCeF con l’Unipol, a favore dei propri iscritti.
f) non esiste una norma tecnica UNI sulla Consulenza Familiare.
Anche se l’Attestazione non rappresenta un requisito necessario per esercitare la professione, come ha stabilito il legislatore perseguendo il principio della libertà di esercizio, tuttavia i soci dell’Aiccef sono tenuti, per Regolamento, ad attivarsi per il suo rilascio e ad esibirla all’utenza insieme al numero di iscrizione nell’elenco dei Consulenti della coppia e della famiglia (presente nell’Attestazione).
 Un’attestazione che sicuramente qualifica il professionista di fronte all’utente, lo garantisce e lo rassicura. Senza considerare che rappresenta anche un valido strumento di difesa contro eventuali attacchi mossi da altri professionisti, per ignoranza o, peggio, invidia.
L’Attestazione diventa un obbligo per il Socio effettivo e sarà rilasciata, quindi, ogni anno a tutti. Ai Soci onorari verrà rilasciata a richiesta, mentre non è più prevista per i Soci aggregati. La legge infatti non prevede che la certificazione sia rilasciata ai tirocinanti ma solo ai professionisti regolarmente iscritti alle Associazioni professionali.
Pertanto da quest’anno 2014, l’AICCeF rilascerà una Attestazione di qualità a tutti i Soci Effettivi. L’Attestazione avrà durata annuale e sarà rilasciata a chi abbia acquisito, nel 2013, i 60 Crediti Formativi Professionali e sia in regola con il pagamento delle quote sociali.
MODALITA’
Il sistema di attestazione prevede che i soci effettivi inviino, entro il 15 aprile di ogni anno, il modello per il rilascio dell’attestazione, corredato dagli attestati di partecipazione che dimostrino l’acquisizione di almeno 60 Crediti Formativi Professionali nell’anno precedente.
Nel nuovo Regolamento sul Sistema di Attestazione, scaricabile dal sito www.aiccef.it/ atti normativi, troverete i valori aggiornati per l’attribuzione dei crediti ad ogni tipo di evento formativo.
Il modello da compilare per ottenere l’Attestazione, scaricabile dal sito www.aiccef.it, contiene le autocertificazioni di cui alle lettere b) e c) dell’art. 7 della legge 4, mentre per il requisito della lettera a) è sufficiente indicare la data di pagamento del bollettino postale o del bonifico. Il modello va inviato per posta ordinaria alla Segreteria dell’Associazione entro il 15 aprile 2014.
I soci che hanno sostenuto l’esame di ammissione ad effettivi, nel corso del 2013, non sono obbligati a dimostrare l’acquisizione dei 60 crediti, ma devono inviare il modello di autocertificazione. Per loro l’acquisizione dei CFP inizierà dal 2014.
I soci effettivi, iscritti successivamente al 2010, che non hanno ricevuto la Certificazione di accreditamento nel 2013, perché secondo il vecchio Regolamento non avevano il triennio di valutazione, potranno far valere i CFP, già acquisiti, in aggiunta a quelli del 2013.
Le Attestazioni di Qualità saranno rilasciate dal Presidente dell’Associazione entro il 30 giugno ed avranno validità sino al 30 giugno 2015.
                                                                                                                             M.Q.

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