COME CAMBIA L'OTTICA SULLE PROFESSIONI


Premesso che nell’ordinamento giuridico italiano (art.2229 c.c.) le professioni intellettuali sono sempre state distinte in relazione all’esistenza di una legge che ne disciplinava le modalità di esercizio, il tipo di formazione e le abilitazioni necessarie (o professione “protetta” e nessuna professione), la proposta di legge per regolamentare le professioni “nuove” e non tradizionali, attualmente in discussione al Parlamento, assume una rilevanza epocale ed un’importanza fondamentale per tutti i professionisti italiani.
Fino ad ora la classificazione delle professioni intellettuali italiane ha previsto una tripartizione:
► Professioni  “protette”
► Professioni  “riconosciute”
► Professioni  “non regolamentate”
Tale classificazione tripartita è stata elaborata dal CNEL, nel 5° Rapporto sulle professioni non regolamentate dell’aprile 2005 (l’ultimo pubblicato), allo scopo di evidenziare come l’ i decisione del legislatore italiano sia stata orientata verso la previsione di un intervento massimo (la costituzione di un Ordine professionale), medio (una legge di regolamentazione, senza tuttavia l’istituzione di un Ordine) o del tutto assente (tutte le altre professioni). In pratica, alla luce dell’attuale legislazione, le professioni si distinguono in due macro insiemi: le professioni ordinistiche o regolamentate, da una parte e le professioni non regolamentate, dall’altra.
Queste ultime sono diventate sempre più rilevanti sul piano sociale ed economico e si sono accresciute di professioni “nuove” in risposta alle esigenze di una società in cerca di servizi sempre più diversificati.
Sempre più diffusa era l’esigenza di una disciplina legislativa delle professioni non regolamentate, che tenesse necessariamente conto degli orientamenti comunitari.
Infatti la visione europea ed internazionale ha introdotto regole di maggiore concorrenza e competitività nel mercato dei servizi professionali e delle “nuove” professioni. Le Direttive Comunitarie, infatti, contengono precise regole per la caduta delle barriere e per la libera circolazione di beni, persone e servizi, fra i quali anche le restrizioni ed i vincoli all’esercizio delle professioni.
Invece la tendenza imperante nell’ordinamento italiano è sempre stata quella di una disciplina legislativa settoriale e parziale di professioni ”emergenti”, in base a valutazioni di un legislatore non sempre attento alla rilevanza degli interessi in gioco e alla tutela degli utenti. Talvolta, anzi, il legislatore italiano è giunto a disciplinare alcune di queste professioni nella stessa forma rigida e pervasiva prevista per le professioni protette, prevedendo un esame di Stato e l’istituzione di un Ordine. E’ il caso della disciplina relativa alla professione di “maestro di sci” e della professione di “guida alpina” (rispettivamente, Legge 81/1991 e Legge 6/1989).
I tentativi di pervenire ad una regolamentazione delle professioni non disciplinate né da Albo né da Ordine o Collegio, sono stati molteplici, fino ad oggi, e sempre si sono scontrati con gli interessi e i timori delle potenti lobby delle professioni ordinistiche.
  
Ma, finalmente nel 2011, siamo arrivati alla unificazione, in un solo disegno di legge, dei progetti di legge di disciplina delle professioni non regolamentate, che giacevano da tempo in Parlamento.
Finché, sull’onda della nuova era di rinnovamento che ha attraversato il mondo politico e sulla spinta delle Associazioni professionali, il 17 aprile 2012 la Camera dei deputati ha approvato il ddl n. 1994 recante "Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi". Per la prima volta nella storia della politica italiana in un ramo del parlamento si è parlato di Associazioni professionali, quelle per le quali da oltre dieci anni, nel CoLAP - Coordinamento Libere Associazioni Professionali – di cui l’AICCeF fa parte, si sta battendo per il riconoscimento.
Al momento in cui scriviamo il disegno di legge è in Senato in seconda lettura, presso la X Commissione Industria, Commercio, Turismo, in sede referente, che dovrebbe portare il ddl ad una prevedibile approvazione definitiva nell’autunno prossimo.
Un testo normativo, composto da 11 articoli, che testimoniano l'avvio di una piccola ma importantissima rivoluzione per il nostro Paese. Prima di tutto il riconoscimento legislativo di un settore professionale che coinvolge quasi 4 milioni di professionisti e fino ad oggi trascurato dalle istituzioni nonostante le sue potenzialità in termini di innovazione e crescita. Per la prima volta si può affermare, anche giuridicamente, che le professioni in Italia non sono solo quelle ‘protette’, rappresentate dagli ordini professionali, ma anche quelle afferenti al libero mercato rappresentate dalle associazioni professionali.
Esaminiamo i contenuti della legge in dettaglio.
All’articolo 1, facendo riferimento ai principi di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non regolamentate  dandone, finalmente una definizione giuridica certa.  La «professione non organizzata in ordini o collegi» è l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Si consacra, così, il principio del libero esercizio della professione fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista, attribuendo a quest’ultimo la scelta di esercitarla in modo autonomo, associato o dipendente.
Gli articoli successivi riguardano le Associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le Associazioni, inoltre, promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un Codice di condotta.(Codice deontologico), vigilando sulla condotta professionale degli associati e definendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice
Vengono stabiliti, inoltre, i requisiti che devono possedere le Associazioni Professionali, tra cui: la democraticità e la trasparenza dell’organizzazione, una deontologia professionale senza conflitti di interessi,  l’assenza dello scopo di lucro, la promozione della formazione permanente ed una struttura tecnico scientifica ad essa dedicata, una ripartizione territoriale efficiente, un sistema di garanzia a tutela degli utenti. Tali requisiti ricalcano quelli previsti dall'art. 26 del dlgs 206/2007 (Decreto applicativo della Direttiva europea n.36/2005 di cui abbiamo parlato prima). I  requisiti vanno resi pubblici, anche attraverso i siti internet, dove saranno pubblicati gli elenchi degli associati, con tutte le informazioni ritenute necessarie.
Le Associazioni in possesso di tali requisiti saranno inserite nell’ Elenco delle Associazioni Professionali pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, che è il ministero che vigila sul rispetto delle normativa, nel proprio sito internet. Tutta la procedura per l'individuazione dei requisiti rimane in autodichiarazione; nel caso in cui quanto dichiarato non corrispondesse a verità si prevedono sanzioni ai sensi del codice del consumo (art.2 c.7).
Gli artt. 7 e 8 sono dedicati all’Attestazione di competenza, che le Associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti. Una specie di Certificato di professionalità che garantisce l’iscrizione a un Albo e la tutela di un’associazione professionale, gli standard qualitativi del professionista, l’aggiornamento e la formazione continua, la garanzia per l'utente rappresentata dal rispetto del Codice deontologico e dalla copertura assicurativa. L’attestazione è molto simile alla Certificazione di Competenza praticata dall’AICCeF, mediante i Crediti Formativi Professionali (artt. 10 e 11 del regolamento Generale).
L'articolo 8 definisce la validità dell’Attestazione e la durata della stessa, che è legata al periodo di iscrizione del professionista all’Associazione che la rilascia. Il professionista, poi, che utilizza l’attestazione di competenza ha l’obbligo di informare l’utenza del proprio numero d’iscrizione all’Associazione.
E' evidente quindi come, attraverso l'impianto di questa legge, le Associazioni assumano un ruolo centrale nella rapporto informativo tra cliente e professionista, consentendo al primo di poter scegliere con una maggiore trasparenza e consapevolezza, garantendo al secondo una qualità professionale riconosciuta e certificata. Si tratta di un sistema chiaro, imparziale ma esigente, che tutela tutti i soggetti partecipi e non lede diritti altrui ma incentiva la crescita del settore.
L'ampio appoggio ottenuto lo scorso 17 aprile nell’aula di Montecitorio dai gruppi parlamentari dimostra che il progetto è condiviso e che l’esame del Senato non dovrebbe riservare sorprese.
Il nostro augurio è che l’iter parlamentare possa procedere con rapidità verso l'approvazione di questa legge, utile e necessaria, per regolamentare un settore per troppo tempo ignorato, per riconoscere ai professionisti associativi status e dignità, per garantire agli utenti informazioni e trasparenza,  e infine per dare merito a quanti finora si sono impegnati  per il rispetto della legittimità e della chiarezza.
M.Q.

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