Premesso che nell’ordinamento giuridico
italiano (art.2229 c.c.) le professioni intellettuali sono sempre state distinte
in relazione all’esistenza di una legge che ne disciplinava le modalità di esercizio,
il tipo di formazione e le abilitazioni necessarie (o professione “protetta” e
nessuna professione), la proposta di legge per regolamentare le professioni
“nuove” e non tradizionali, attualmente in discussione al Parlamento, assume
una rilevanza epocale ed un’importanza fondamentale per tutti i professionisti
italiani.
Fino ad ora la classificazione delle
professioni intellettuali italiane ha previsto una tripartizione:
► Professioni
“protette”
► Professioni
“riconosciute”
► Professioni
“non regolamentate”
Tale classificazione tripartita è stata
elaborata dal CNEL, nel 5° Rapporto
sulle professioni non regolamentate dell’aprile 2005 (l’ultimo pubblicato), allo
scopo di evidenziare come l’ i decisione del legislatore italiano sia stata
orientata verso la previsione di un intervento massimo (la costituzione di un
Ordine professionale), medio (una legge di regolamentazione, senza tuttavia
l’istituzione di un Ordine) o del tutto assente (tutte le altre professioni). In
pratica, alla luce dell’attuale legislazione, le professioni si distinguono in due
macro insiemi: le professioni
ordinistiche o regolamentate, da una parte e le professioni non regolamentate, dall’altra.
Queste ultime sono diventate sempre più
rilevanti sul piano sociale ed economico e si sono accresciute di professioni
“nuove” in risposta alle esigenze di una società in cerca di servizi sempre più
diversificati.
Sempre più diffusa era l’esigenza di una
disciplina legislativa delle professioni non regolamentate, che tenesse
necessariamente conto degli orientamenti comunitari.
Infatti la visione europea ed internazionale ha
introdotto regole di maggiore concorrenza e competitività nel mercato dei
servizi professionali e delle “nuove” professioni. Le Direttive Comunitarie, infatti,
contengono precise regole per la caduta delle barriere e per la libera
circolazione di beni, persone e servizi, fra i quali anche le restrizioni ed i
vincoli all’esercizio delle professioni.
Invece la tendenza imperante nell’ordinamento
italiano è sempre stata quella di una disciplina legislativa settoriale e
parziale di professioni ”emergenti”, in base a valutazioni di un legislatore
non sempre attento alla rilevanza degli interessi in gioco e alla tutela degli
utenti. Talvolta, anzi, il legislatore italiano è giunto a disciplinare alcune
di queste professioni nella stessa forma rigida e pervasiva prevista per le
professioni protette, prevedendo un esame di Stato e l’istituzione di un
Ordine. E’ il caso della disciplina relativa alla professione di “maestro di
sci” e della professione di “guida alpina” (rispettivamente, Legge 81/1991 e
Legge 6/1989).
I tentativi di pervenire ad una
regolamentazione delle professioni non disciplinate né da Albo né da Ordine o
Collegio, sono stati molteplici, fino ad oggi, e sempre si sono scontrati con
gli interessi e i timori delle potenti lobby delle professioni ordinistiche.
Ma, finalmente nel 2011, siamo arrivati alla
unificazione, in un solo disegno di legge, dei progetti di legge di disciplina
delle professioni non regolamentate, che giacevano da tempo in Parlamento.
Finché, sull’onda della nuova era di
rinnovamento che ha attraversato il mondo politico e sulla spinta delle
Associazioni professionali, il 17 aprile 2012 la Camera dei deputati ha
approvato il ddl n. 1994 recante "Disposizioni
in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi".
Per la prima volta nella storia della politica italiana in un ramo del
parlamento si è parlato di Associazioni
professionali, quelle per le quali da oltre dieci anni, nel CoLAP -
Coordinamento Libere Associazioni Professionali – di cui l’AICCeF fa parte, si
sta battendo per il riconoscimento.
Al momento in cui scriviamo il disegno di
legge è in Senato in seconda lettura, presso la X Commissione Industria, Commercio,
Turismo, in sede referente, che dovrebbe portare il ddl ad una prevedibile
approvazione definitiva nell’autunno prossimo.
Un testo normativo, composto da 11 articoli,
che testimoniano l'avvio di una piccola ma importantissima rivoluzione per il nostro
Paese. Prima di tutto il riconoscimento
legislativo di un settore professionale che coinvolge quasi 4 milioni di
professionisti e fino ad oggi trascurato dalle istituzioni nonostante le
sue potenzialità in termini di innovazione e crescita. Per la prima volta si
può affermare, anche giuridicamente, che le professioni in Italia non sono solo
quelle ‘protette’, rappresentate dagli ordini professionali, ma anche quelle
afferenti al libero mercato rappresentate dalle associazioni professionali.
Esaminiamo i contenuti della legge in
dettaglio.
All’articolo 1,
facendo riferimento ai principi di concorrenza e di libertà di circolazione,
disciplina le professioni non regolamentate
dandone, finalmente una definizione giuridica certa. La «professione non organizzata in ordini o
collegi» è l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di
servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo.
Si consacra, così, il
principio del libero esercizio della professione fondato
sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale
e tecnica del professionista, attribuendo a quest’ultimo la scelta di
esercitarla in modo autonomo, associato o dipendente.
Gli articoli
successivi riguardano le Associazioni professionali che i professionisti
possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati,
diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e
la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. Le Associazioni,
inoltre, promuovono la formazione permanente dei propri iscritti e adottano un Codice
di condotta.(Codice deontologico), vigilando sulla condotta professionale degli
associati e definendo le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per
le violazioni del medesimo codice
Vengono stabiliti,
inoltre, i requisiti che devono possedere le Associazioni Professionali,
tra cui: la democraticità e la trasparenza dell’organizzazione, una deontologia
professionale senza conflitti di interessi,
l’assenza dello scopo di lucro, la promozione della formazione
permanente ed una struttura tecnico scientifica ad essa dedicata, una
ripartizione territoriale efficiente, un sistema di garanzia a tutela degli
utenti. Tali requisiti
ricalcano quelli previsti dall'art. 26 del dlgs 206/2007 (Decreto applicativo
della Direttiva europea n.36/2005 di cui abbiamo parlato prima). I requisiti vanno resi pubblici, anche
attraverso i siti internet, dove saranno pubblicati gli elenchi degli associati,
con tutte le informazioni ritenute necessarie.
Le Associazioni in possesso di tali requisiti
saranno inserite nell’ Elenco delle Associazioni Professionali pubblicato dal Ministero
dello Sviluppo Economico, che è il ministero che vigila sul rispetto delle
normativa, nel proprio sito internet. Tutta la procedura per l'individuazione
dei requisiti rimane in autodichiarazione; nel caso in cui quanto dichiarato
non corrispondesse a verità si prevedono sanzioni ai sensi del codice del
consumo (art.2 c.7).
Gli artt. 7 e 8 sono
dedicati all’Attestazione di competenza, che le Associazioni professionali possono rilasciare
ai propri iscritti. Una specie di Certificato di professionalità che garantisce
l’iscrizione a un Albo e la tutela di un’associazione professionale, gli
standard qualitativi del professionista, l’aggiornamento e la formazione
continua, la garanzia per l'utente rappresentata dal rispetto del Codice
deontologico e dalla copertura assicurativa. L’attestazione è molto simile alla
Certificazione di Competenza praticata dall’AICCeF, mediante i Crediti
Formativi Professionali (artt. 10 e 11 del regolamento Generale).
L'articolo 8 definisce la validità
dell’Attestazione e la durata della stessa, che è legata al periodo di
iscrizione del professionista all’Associazione che la rilascia. Il
professionista, poi, che utilizza l’attestazione di competenza ha l’obbligo di
informare l’utenza del proprio numero d’iscrizione all’Associazione.
E' evidente quindi come, attraverso l'impianto
di questa legge, le Associazioni assumano un ruolo centrale nella rapporto
informativo tra cliente e professionista, consentendo al primo di poter
scegliere con una maggiore trasparenza e consapevolezza, garantendo al secondo
una qualità professionale riconosciuta e certificata. Si tratta di un sistema
chiaro, imparziale ma esigente, che tutela tutti i soggetti partecipi e non
lede diritti altrui ma incentiva la crescita del settore.
L'ampio appoggio ottenuto lo scorso 17 aprile
nell’aula di Montecitorio dai gruppi parlamentari dimostra che il progetto è
condiviso e che l’esame del Senato non dovrebbe riservare sorprese.
Il nostro augurio è che l’iter parlamentare
possa procedere con rapidità verso l'approvazione di questa legge, utile e
necessaria, per regolamentare un settore per troppo tempo ignorato, per riconoscere
ai professionisti associativi status e dignità, per garantire agli utenti
informazioni e trasparenza, e infine per
dare merito a quanti finora si sono impegnati
per il rispetto della legittimità e della chiarezza.
M.Q.
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